Come ben sapete il 2020 ha aperto le porte al Bonus facciate, inizialmente tutti dovevano poter rientrare e ottenere con facilità questo bonus, ma nel tempo sono state modificate alcuni punti e bisogna che siano rispettati determinati requisiti soggettivi ed oggettivi e che al momento del pagamento si conservino determinati documenti. Se rientrate nei termini che ora vi elencherò potrete ottenere la tanto ambita detrazione del 90% per il bonus facciate.

Bonus facciate: i requisiti soggettivi 

Come detto sopra per usufruire del bonus facciate 2020 è necessario che si posseggano determinati requisiti soggettivi (che riguardano i soggetti ammessi alla detrazione) 

Per ottenere la detrazione per il bonus facciate   sono ammessi all'agevolazione:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale ;
  • Le società semplici; 
  • Le associazioni tra professionisti;
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

 

Bonus facciate, i documenti da conservare

Per ottenere la detrazione per il bonus facciate 2020 è necessario che contribuenti conservino questa documentazione

  • le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
  • la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento
  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Inoltre a richiesta degli uffici bisogna conservare ed esibire:

  • La copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
  • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti.
  • La copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • La dichiarazione di consenso all’ esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Solo per gli interventi di efficienza energetica i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

  • l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.